18 Settembre 2009

La valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I, D.Lgs. n. 81/08)

Il D.Lgs. n. 81/08, prevede, all’art. 224, comma 2, che:
“Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è sono un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli art. 225, 226, 229, 230″.

Alla luce di quanto prescritto da tale articolo, non si applicheranno: 

  • Le misure specifiche di protezione e prevenzione
  • Le disposizioni in caso di incidenti o emergenze
  • La sorveglianza sanitaria
  • La realizzazione di cartelle sanitarie di rischio da parte del Medico Competente 

nel solo caso che tutte e tre le condizioni specificate siano verificate (rischio basso per la sicurezza AND rischio irrilevante per la salute AND sufficienza delle condizioni di cui al comma 1 per ridurre il rischio). 

Le verifiche da realizzare nell’ambito della valutazione dei rischi non saranno, pertanto, solo finalizzate a determinare il livello di rischio per la salute (irrilevante) e per la sicurezza (basso). Sarà infatti necessario che (art. 224, comma1, D.Lgs. 81/08): 

  • la progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro
  • la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate
  • la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti la riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
  • le misure igieniche adeguate
  • la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro 

siano sufficienti a ridurre il rischio. 

Una violazione di una solo delle prescrizioni citate, può determinare pertanto, l’applicazione integrale del Titolo IX, Capo I. 

Il problema che ci troviamo quindi a risolvere non sarà solo quello di definire che cosa significa basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Sarà necessario infatti definire con accuratezza anche che cosa si intenda con i termini adeguato e riduzione al minimo del rischio chimico. 

Quali strumenti utilizzare, quindi, per la realizzazione della valutazione dei rischi prevista dall’art. 223, D.Lgs. n. 81/08? 

A mio parere, la valutazione del rischio connesso alla salute potrebbe continuare al essere effettuata (con piccoli aggiustamenti) con gli strumenti già a disposizione per l’applicazione del D.Lgs. n. 25/02 (per esempio, Movarisch che è attualmente in fase di validazione), valutando sempre l’opportunità di un approfondimento dosimetrico. La valutazione del rischio per la sicurezza potrebbe invece essere mutuata da quanto riportato nell’interessantissimo allegato 2B al documento della comunità europea di applicazione della direttiva 98/24/CE. 

Rimangono da definire i termini adeguato e riduzione al minimo. Probabilmente un’applicazione delle BAT (Best Available Technology) adeguerebbe e ridurrebbe al minimo il rischio chimico, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/08.

Tuttavia, soprattutto nelle realtà medio piccole, tale approccio risulterebbe carico di implicazioni in termini di fattibilità economica.

Maggiormente applicabile risulta essere, sia nelle piccole che nelle medie realtà, la filosofia EVABAT (Economically Viable Application of Best Available Technology). 

La domanda a questo punto è: quest’ultimo approccio può essere compatibile con il messaggio di fondo lanciato dal D.Lgs. n. 81/08?

Lascio la risposta a chi legge, ricordando comunque che qualsiasi integrazione e/o correzione a quanto da me indicato è comunque benvenuta! 

Link Utili

 Linee Guida UE sulla valutazione del rischio chimico

MOVARISCH (Modello di Valutazione del Rischio Chimico)

Valutazione del rischio tossicologico da uso di agenti chimici pericolosi - Safetynet.it 

International Chemical Safety Cards

GESTIS International limit values for chemical agents

Pubblicazioni Suva - Fabbricazione di prodotti chimici di base o puri, prodotti farmaceutici e cosmetici

Pubblicazioni Suva - Fabbricazione di prodotti chimico-tecnici

INRS - Risque chimique : sources d’information sur le Web

HSE - Chemicals at work

NIOSH - Chemical Safety

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